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D. 27 luglio 1934, n. 1265
U. delle leggi sanitarie (testo coordinato con le successive modificazioni)
Art. 218
I regolamenti locali di igiene e sanità stabiliscono le norme per la salubrità dell'aggregato urbano e rurale e delle abitazioni.
(Omissis)
Art. 221
(abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425).
(modificato dall'art. 70 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e successivamente abrogato dall'art. 136, comma 2, lett. a), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
Art. 222
Il sindaco, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero.
Art. 223
Il proprietario di casa rurale, adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione di fondi di sua proprietà, è obbligato a mantenere lo stabile nelle condizioni di abitabilità, sancite nei regolamenti locali di igiene e sanità o, quando tali condizioni manchino, ad apportarvi le opportune riparazioni o completamenti.caso che il proprietario non provveda, il sindaco, fatti eseguire dall'ufficiale sanitario gli accertamenti, ne riferisce al prefetto (attribuzioni del prefetto in materia, già devolute al medico e al veterinario provinciali, sono ora trasferite alle regioni a norma dell'art. 12, D.P.R. n. 4/1972, n.d.a.) il quale richiede all'ufficio del Genio civile la perizia dei lavori occorrenti e la trasmette al sindaco. Questi comunica la perizia al proprietario, fissandogli un termine per l'esecuzione dei lavori ritenuti strettamente necessari.il proprietario omette o ritarda l'esecuzione dei lavori predetti, il sindaco provvede di ufficio alle riparazioni e completamenti nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.